Legge ordinaria del Parlamento 9 Gennaio 1991, n°10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
NOTE
TITOLO I - Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
TITOLO II - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici.
TITOLO III - Disposizioni finali.
Tabella
(Articolo 8) Regole tecniche per gli interventi di cui all'articolo 8 nel caso di edifici
esistenti.
NOTE
Art. 4, punto 4: si veda anche il D.P.R. 26
agosto 1993, n. 412.
Art. 5, punto 1 e 2: la Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (G.
U. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 5, primo comma, nella parte in cui prevede che le province autonome di Trento e
Bolzano individuano i bacini, ivi considerati, "d'intesa con" anziché
"sentito" l'ENEA, nonché dell'art. 5, secondo comma, nella parte in cui prevede
che le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i loro piani "dintesa
con" anziché "sentiti" gli enti locali e le loro aziende.
Art.5, punto 4: la Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (G. U. 4
gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 5, quarto comma, nella parte in cui non prevede un congruo preavviso, nei sensi
espressi in motivazione, alle province autonome di Trento e di Bolzano, in ordine
all'esercizio dei poteri sostitutivi ivi disciplinati.
Art.9: la Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (G. U. 4 gennaio
1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 9
e 38, nella parte in cui, includendo le province autonome di Trento e di Bolzano nella
delega legislativa relativa alla concessione di contributi di spettanza provinciale, non
prevedono per queste le modalità di finanziamento secondo le norme statutarie.
Art.11, punto 8: Con D.M. 7 giugno 1991 (G. U. 12 agosto 1991, n. 188, S.O.), sono stati
stabiliti i criteri generali per la concessione di anticipazioni garantite da fidejussioni
per finanziamenti su progetti o realizzazioni che comportino risparmio energetico e
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Con D.M. 17 luglio 1991 (G. U. 12 agosto
1991, n. 188, S.O.) e con D.M. 7 maggio 1992 (Gazz. Uff. 22 giugno 1992, n. 145, S.O.),
sono state stabilite le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui
all'art. 11 della presente legge.
Art.12, punto 2: con D.M. 17 luglio 1991 (G. U. 12 agosto 1991, n. 188, S.O.) e con D.M. 7
maggio 1992 (G. U. 22 giugno 1992, n. 145, S.O.), sono state stabilite le modalità di
concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 12 della presente legge
Art.13, punto 2: la Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (G. U.
4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 13, secondo comma, nella parte in cui prevede che anche la provincia autonoma di
Bolzano promuova accordi con le categorie professionali ivi indicate.
Art.15, punto 4: con D.M. 17 luglio 1991 (G. U. 12 agosto 1991, n. 188, S.O.), e con D.M.
7 maggio 1992 (G. U. 22 giugno 1992, n. 145, S.O.), sono state stabilite le modalità di
concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 14 della presente legge.
Art. 16, comma 1: in sede di attuazione regionale, cfr. la Deliberazione della Giunta
regionale (Lazio) 14 marzo 1995, n. 1517.
Art. 22, punto 4: si veda anche il regolamento di attuazione del presente art. 22
approvato con D.P.R. 23 luglio 1991, n. 241.
Art. 28, punto 5: con D.M. 13 dicembre 1993 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1993, n. 297) sono
stati approvati i modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica di cui all'art.
28, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo
energetico degli edifici.
Art. 38: per l'anno 1991 le modalità per la ripartizione dei fondi sono state stabilite
dal D.M. 25 marzo 1991 (G. U. 12 agosto 1991, n. 188, S.O.).
Art.38, punto 8: la Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (G. U.
4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
degli artt. 9 e 38, nella parte in cui, includendo le province autonome di Trento e di
Bolzano nella delega relativa alla concessione di contributi di spettanza provinciale, non
prevedono per queste le modalità di finanziamento secondo le norme statutarie.
TITOLO I - Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione.
1. Al fine di migliorare i processi di
trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni
di compatibilità ambientale dell'utilizzo dellenergia a parità di servizio reso e di
qualità della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo
con la politica energetica della Comunità economica europea, l'uso razionale
dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di
manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi
specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti
in particolare nei settori a più elevata intensità energetica, anche attraverso il
coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione
industriale.
2. La politica di uso razionale dell'energia e di uso razionale delle materie prime
energetiche definisce un complesso di azioni organiche dirette alla promozione del
risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al
miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo
delle fonti rinnovabili d energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche di
importazione.
3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o
assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il
moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali.
Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia:
la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di
calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti
elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in
processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella
climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio
e sugli impianti. Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina
ed in particolare la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31
agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e
al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475.
4. L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico
interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate
indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.
Art. 2
Coordinamento degli interventi.
1. Per la coordinata attuazione del piano energetico nazionale e al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il sinistro dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'ambiente, il Ministro delle partecipazioni statali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza almeno triennale, direttive per il coordinato impiego degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della promozione, della ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei settori della produzione, del recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici.
Art. 3
Accordo di programma.
1. Per lo sviluppo di attività aventi le
finalità di cui all'articolo 1, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede a stipulare con l'ENEA un accordo
di programma, con validità triennale, ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di
attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo per un
ammontare complessivo non superiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti dalla
presente legge.
Art. 4
Norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive.
1. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
emanate norme che, anche nel quadro delle indicazioni e delle priorità della legge 5
agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, definiscono i criteri
generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata
nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli
edifici esistenti, che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1
e al titolo II. Tali norme sono aggiornate, secondo la medesima procedura, ogni due anni.
2. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 1, emana con decreto
la normativa tecnica al cui rispetto è condizionato il rilascio delle autorizzazioni e la
concessione e l'erogazione di finanziamenti e contributi per la realizzazione di opere
pubbliche.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, l'ENEA, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono emanate norme per definire i criteri generali per la costruzione
o la ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale che
facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti energetici, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di
categoria interessate e le associazioni di istituti nazionali operanti per l'uso razionale
dell'energia, sono emanate norme per il contenimento dei consumi di energia, riguardanti
in particolare progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti
termici, e i seguenti aspetti:
determinazione delle zone climatiche; durata giornaliera di attivazione nonché periodi di
accensione degli impianti termici;
temperatura massima dell'aria negli ambienti degli edifici durante il funzionamento degli
impianti termici; rete di distribuzione e adeguamento delle infrastrutture di trasporto,
di ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al fine di favorirne l'utilizzazione
da parte degli operatori pubblici e privati per le finalità di cui all'articolo 1.
5. Per le finalità di cui all'articolo 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato,
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il
Ministro dei trasporti, sono emanate norme per il contenimento dei consumi energetici in
materia di reti e di infrastrutture relative ai trasporti nonché ai mezzi di trasporto
terrestre ed aereo pubblico e privato.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato, sentiti i Ministri
interessati, può emanare norme specifiche, efficaci anche solo per periodi limitati,
dirette ad assicurare il contenimento dei consumi energetici.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate norme idonee a
rendere apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e
dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei criteri di aggiudicazione delle gare di
appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni o servizi per conto della
pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle relative aziende, degli istituti
di previdenza e di assicurazione. Tale normativa è inserita di diritto nella normativa
che disciplina le gare d'appalto e nei capitolati relativi.
Art. 5
Piani regionali.
1. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presene legge, d'intesa con l'ENEA, individuano i bacini che in relazione alle
caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alla disponibilità di fonti
rinnovabili di energia, al risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza di altri
vettori energetici, costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli
interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
2. D'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed
in coordinamento con l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
predispongono rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo all'uso delle
fonti rinnovabili di energia.
3. I piani di cui al comma 2 contengono in particolare:
a) il bilancio energetico regionale o provinciale;
b) l'individuazione dei bacini energetici territoriali;
c) la localizzazione e la realizzazione egli impianti di teleriscaldamento;
d) l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi
impianti di produzione di energia;
e) la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità relativo alla
quantità percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi, di risparmio
energetico;
f) la formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento;
g) le procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti per la produzione di
energia fino a dieci megawatt elettrici per impianti installati al servizio dei settori
industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale, nonché per gli impianti
idroelettrici.
4. In caso di inadempimento delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano
a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 nei termini individuati, ad esse si sostituisce il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede con proprio
decreto su proposta dell'ENEA, sentiti gli enti locali interessai.
5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni e integrazioni, dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila
abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle
fonti rinnovabili di energia.
Art. 6
Teleriscaldamento.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le aree che risultano idonee alla realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento nonché i limiti ed i criteri nel cui ambito le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici nazionali o locali, gli istituti di previdenza e di assicurazione, devono privilegiare il ricorso all'allaccio a reti di teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino in tali aree.
Art. 7
Norme per le imprese elettriche minori.
1. Il limite stabilito dall'articolo 4, n.
8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ,modificato dall'articolo 18 della legge 29
maggio 1982, n. 308, non si applica alle imprese produttrici e distributrici a condizione
che l'energia elettrica prodotta venga distribuita entro i confini territoriali dei comuni
già serviti dalle medesime imprese produttrici e distributrici alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. La produzione di energia elettrica delle medesime imprese produttrici e distributrici
mediante le fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 1, comma 3, resta
disciplinata dalle disposizioni legislative vigenti per i relativi impianti.
3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta della Cassa conguaglio per
il settore elettrico, stabilisce entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno
precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1, l'acconto per
l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di
integrazione tariffaria alle medesime imprese produttrici e distributrici.
4. Il CIP può modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno
precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1 qualora
intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del personale che modifichino in
modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso delle medesime imprese
produttrici e distributrici.
Art. 8
Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di
energia nell'edilizia.
1. Al fine di incentivare la realizzazione di
iniziative volte a ridurre il consumo specifico di energia, il miglioramento
dell'efficienza energetica, l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1, nella
climatizzazione e nella illuminazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale,
artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, nell'illuminazione stradale,
nonché nella produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria nelle abitazioni
adibite ad uso civile e ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo
ed agricolo, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura minima del
20 per cento e nella misura massima del 40 per cento della spesa di investimento
ammissibile documentata per ciascuno dei seguenti interventi:
a) coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non
inferiore al 20 per cento ed effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata
tabella A;
b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, che in condizioni di
regime presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per
cento, sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti;
c) installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o acqua sanitaria o di
impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia che consentano la copertura almeno
del 30 per cento del fabbisogno termico dell'impianto in cui è attuato l'intervento
nell'ambito delle disposizioni del titolo II;
d) installazione di apparecchiature perla produzione combinata di energia elettrica e di
calore;
e) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; per tali
interventi il contributo può essere elevato fino all'80 per cento;
f) installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata
dei consumi di calore nonché di calore e acqua sanitaria di ogni singola unità
immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di
climatizzazione nonché trasformazione di impianti centralizzati o autonomi per conseguire
gli obiettivi di cui all'articolo 1;
g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a
gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema
automatico di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti da più unità
immobiliari, con determinazione dei consumi per le singole unità immobiliari, escluse
quelle situate nelle aree individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 ove siano presenti reti di teleriscaldamento;
h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle aree esterne.
2. Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi
compresi tra quelli di cui al comma 1 si applica l'articolo 23 della legge 27 luglio 1978,
n. 392.
Art. 9
Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. La concessione e la erogazione dei
contributi previsti dagli articoli 8, 10 e 13 è delegata alle regioni e province autonome
di Trento e di Bolzano.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del
tesoro, emana, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le direttive per uniformare i criteri di valutazione delle domande,
le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi da parte delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bozano. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano tengono conto nell'istruttoria di propria competenza dei tempi di
realizzazione delle singole iniziative, dei consumi di energia preesistenti, dei benefici
energetici attesi, della quantità di energia primaria risparmiata per unità di capitale
investito, nonché: per gli interventi di cui all'articolo 8, della tipologia degli
edifici e dei soggetti beneficiari dei contributi con priorità per gli interventi
integrati; per gli interventi di cui all'articolo 10, dell'obsolescenza degli impianti e
dell'utilizzo energetico dei rifiuti; per gli interventi di cui all'articolo 13, della
tipologia delle unità produttive e delle potenziali risorse energetiche del territorio.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano inoltrano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposita
richiesta di fondi documentata sulla base delle domande effettivamente pervenute e
favorevolmente istruite.
4 Tenuto conto delle richieste delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano pervenute entro il termine di cui al comma 3, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato propone entro trenta giorni al CIPE, che provvede entro i
successivi trenta giorni, la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano dei fondi in relazione a ciascuno degli interventi di cui agli articoli 8, 10
e 13.
5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
sono improrogabilmente impegnati mediante appositi atti di concessione dei contributi
entro centoventi giorni dalla ripartizione dei fondi. I fondi residui, per i quali le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non hanno fornito la documentazione
relativa agli atti di impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ad
iniziative inevase dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla
base delle percentuali di ripartizione già adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.
6. Per il primo anno di applicazione della presente legge il termine di cui al comma 3 è
fissato al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della stessa e la nuova
ripartizione dei fondi residui di cui al comma 5 riguarda anche eventuali fondi residui
trasferiti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime
finalità sulla base della normativa previgente la presente legge e non impegnati entro il
termine di centoventi giorni di cui al medesimo comma 5.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche dell'ENEA
ai sensi dell'articolo 16, comma 3, provvedono ad accertare l'effettivo conseguimento del
risparmio energetico, attraverso idonei strumenti di verifica con metodo a campione e/o
secondo criteri di priorità. In caso di esito negativo delle verifiche le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano ne danno informazione immediata al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e provvedono all'immediata revoca totale
o parziale dei contributi concessi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati
di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di
pagamento, con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di
legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi
e delle tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le somme
recuperate sono annualmente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano con le modalità di cui al comma 4.
8. Per i pareri delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti
dalla presente legge, decorso il termine per l'emanazione dell'atto cui il parere è
preordinato, l'autorità competente può provvedere anche in assenza dello stesso.
Art. 10
Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale,
artigianale e terziario
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui
all'articolo 1 nei settori industriale, artigianale e terziario e nella movimentazione dei
prodotti possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 30 per cento della
spesa ammissibile preventivata, per realizzare o modificare impianti fissi, sistemi o
componenti, nonché mezzi per il trasporto fluviale di merci.
2. Possono essere ammessi a contributo interventi riguardanti impianti con potenza fino a
dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici relativi ai servizi generali e/o al
ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti
rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la
sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.
Art. 11
Norme per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o
assimilate.
1. Alle regioni, alle province autonome di
Trento e di Bolzano, alle province ed ai comuni e loro consorzi e associazioni, sia
direttamente sia tramite loro aziende e società, nonché alle imprese di cui all'articolo
4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29
maggio 1982, n. 308, ad imprese e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli
articoli 2602 e seguenti del codice civile, a consorzi costituiti tra imprese ed Ente
nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e/o altri enti pubblici, possono essere concessi
contributi in conto capitale per studi di fattibilità tecnico-economica per progetti
esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto
e di distribuzione dell'energia derivante dalla cogenerazione, nonché per iniziative
aventi le finalità di cui all'articolo 1 e le caratteristiche di cui ai commi 2 o 3 del
presente articolo, escluse le iniziative di cui agli articoli 12 e 14.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri dell'ambiente, per le aree urbane e
dei trasporti, nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile prevista sino
ad un massimo di lire cinquanta milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica e
di lire trecento milioni per i progetti esecutivi purché lo studio sia effettuato secondo
le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto
abbia le seguenti caratteristiche minime:
a) potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici;
b) potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della
potenza termica erogata all'utenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresì essere concessi contributi in conto
capitale per la realizzazione o la modifica di impianti con potenza uguale o superiore a
dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici relativi a servizi generali e/ al ciclo
produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili
di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di
idrocarburi con altri combustibili. Il limite suddetto non si applica nel caso di
realizzazione di nuovi impianti, quando ciò deriva da progetti di intervento unitari e
coordinati a livello di polo industriale, di consorzi e forme associative di impresa.
4. Il contributo di cui al comma 3 è concesso e liquidato con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 30 per cento della
spesa totale ammessa al contributo preventivata e documentata, elevabile al 40 per cento
nel caso di impianti di cogenerazione e per gli impianti di cui all'articolo 6.
5. La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere corredata del progetto
esecutivo.
6. L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico che ostino, deve
includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali
esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al
di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di
distribuzione del calore.
7. La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento, ammissibili ai sensi
dell'articolo 6, da parte di aziende municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra
enti pubblici, tra enti pubblici ed imprese private ovvero tra imprese private che
utilizzano il calore dei cicli di produzione di energia delle centrali termoelettriche
nonché il calore recuperabile da processi industriali possono usufruire di contributi in
conto capitale fino al 50 per cento del relativo costo. L'ENEL è tenuto a fornire la
necessaria assistenza per la realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con
diritto di rimborso degli oneri sostenuti.
8. I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
Art. 12
Progetti dimostrativi
1. Alle aziende pubbliche e private e loro
consorzi, ed a consorzi di imprese ed enti pubblici possono essere concessi contributi in
conto capitale per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche
innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino fonti
rinnovabili di energia e/o combustibili non tradizionali ovvero sviluppino prototipi a
basso consumo specifico ovvero nuove tecnologie di combustione, di gassificazione, di
liquefazione del carbone e di smaltimento delle ceneri, nonché iniziative utilizzanti
combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto la maturità commerciale e
di esercizio. Sono ammessi altresì ai contributi sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili
di energia di origine solare finalizzati a migliorare la qualità dell'ambiente e, in
particolare, la potabilizzazione dell'acqua.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, nel limite del 50 per cento della spesa
ammissibile preventivata, con decreto del Ministro dellindustria, del commercio e
dell'artigianato, su delibera del CIPE.
Art. 13
Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore
agricolo.
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di
cui all'articolo 1 nel settore agricolo, possono essere concessi alle imprese agricole
singole o associate, a consorzi di imprese agricole, ovvero a società che offrono e
gestiscono il servizio-calore, che prevedano la partecipazione dell'ENEL e/o di aziende
municipalizzate e/o di altri enti pubblici, contributi in conto capitale per la
realizzazione di impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt
elettrici per la produzione o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica da
fonti rinnovabili di energia, nella misura massima del 55 per cento della spesa ammessa,
elevabile al 65 per cento per le cooperative.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con le associazioni
di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi tesi all'individuazione
di soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi di uso razionale dell'energia
nel settore agricolo.
Art. 14
Derivazioni di acqua.Contributi per la riattivazione e per la costruzione di nuovi
impianti.
1. Ai soggetti che producono energia
elettrica per destinarla ad usi propri o per cederla in tutto o in parte all'ENEL e/o alle
imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre
1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, alle
condizioni previste dalla vigente normativa, nonché alle predette imprese produttrici e
distributrici, possono essere concessi contributi in conto capitale per iniziative:
a) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni rinunciate o il
cui esercizio sia stato dismesso prima della data di entrata in vigore della presente
legge;
b) di costruzione di nuovi impianti nonché di potenziamento di impianti esistenti, che
utilizzino connessioni di derivazioni di acqua.
2. L'articolo 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, non si applica quando l'energia
elettrica acquistata proviene dalle fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 1,
comma 3.
3. La domanda di ammissione al contributo di cui al comma 1, corredata dagli elementi
tecnico-economici, dal piano finanziario, dal piano di manutenzione e di esercizio,
nonché da ogni elemento relativo agli eventuali atti di competenza regionale o delle
province autonome di Trento e di Bolzano, ivi comprese le valutazioni ambientali, è
presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla regione o
alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano a seconda della competenza dell'impianto.
4. I contributi di cui al comma 1, per gli impianti di propria competenza, previa
istruttoria tecnico-economica espletata dall'ENEL, sono concessi ed erogati con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella misura massima del 30
per cento della spesa ammissibile documentata.
Art. 15
Locazione finanziaria.
1. I contributi di cui agli articoli 8, 10,
11, 12, 13 e 14 sono concessi anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria,
effettuate da società iscritte nell'albo istituito presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 12 novembre 1986, in attuazione
dell'articolo 9, comma 13, della legge 1° marzo 1986, n. 64.
2. Le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma
1, nonché le modalità di controllo del regolare esercizio degli impianti incentivati,
saranno determinate in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e le società di cui al comma 1.
Art. 16
Attuazione della legge Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano.
1. Le regioni emanano, ai sensi dell'articolo
117, terzo comma, della Costituzione, norme per l'attuazione della presente legge.
2. Resta ferma la potestà delle province autonome di Trento e di Bolzano di emanare norme
legislative sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia nell'ambito delle materie di loro competenza, escluse le
prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze di carattere nazionale contenute nella
presente legge e nelle direttive del CIPE.
3. Su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano l'ENEL,
l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'ENEA, il CNR e le università degli studi, in base
ad apposite convenzioni e nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, assistono le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'attuazione della presente
legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, singoli o
associati, possono dotarsi di appositi servizi per l'attuazione degli adempimenti di loro
competenza previsti dalla presente legge.
Art. 17
Cumulo di contributi e casi di revoca.
1. I contributi di cui agli articoli 8, 10,
11, 12, 13 e 14, sono cumulabili con altre incentivazioni eventualmente previste da altre
leggi a carico del bilancio dello Stato, fino al 75 per cento dell'investimento
complessivo.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro
del tesoro può promuovere, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, apposite
convenzioni con istituti di credito, istituti e società finanziari al fine di facilitare
l'accesso al credito per la realizzazione delle iniziative agevolate ai sensi della
presente legge.
3. Nell'ambito delle proprie competenze e su richiesta del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, l'ENEA, effettua verifiche a campione e/o secondo criteri di
priorità circa l'effettiva e completa realizzazione delle iniziative di risparmio
energetico agevolate ai sensi degli articoli 11, 12 e 14. In caso di esito negativo delle
verifiche l'ENEA dà immediata comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato che provvede alla revoca parziale o totale dei contributi ed al recupero
degli importi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto
vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all'articolo 2 del
testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei
proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato
dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 18
Modalità di concessione ed erogazione dei contributi.
1. Per i contributi di cui agli articoli 11,
12 e 14 le modalità di concessione ed erogazione, le prescrizioni tecniche richieste per
la stesura degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le
garanzie di regolare esercizio e di corretta manutenzione degli impianti incentivati,
nonché i criteri i valutazione delle domande di finanziamento sono fissati con apposito
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini dell'acquisizione dei contributi di cui al comma 1, le spese sostenute possono
essere documentate nelle forme previste dall'articolo 18, quinto comma, della legge 26
aprile 1983, n. 130. Agli adempimenti necessari per consentire l'utilizzo di tali
facoltà, si provvede in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, sesto comma,
della legge 26 aprile 1983, n. 130, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
3. Su tutti i contributi previsti dalla presente legge possono essere concesse
anticipazioni in corso d'opera garantite da polizze fidejussorie bancarie ed assicurative
emesse da istituti all'uopo autorizzati, con le modalità ed entro i limiti, fissati con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il
Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 19
Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti
operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno
precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate
equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti
di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia.
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di
cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a
comunicare i dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le
azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso
razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione
anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati
energetici di cui al comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA
provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle
risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori
di appartenenza.
5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni
con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee
campagne promozionali sulle finalità della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici
di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi
energetica.
Art. 20
Relazione annuale al Parlamento.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato
di attuazione della presente legge, tenendo conto delle relazioni che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano debbono inviare al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato entro il mese di febbraio del medesimo anno, sugli
adempimenti di rispettiva competenza, in modo particolare con riferimento agli obiettivi e
ai programmi contenuti nei rispettivi piani energetici.
2. Un apposito capitolo della relazione di cui al comma 1 illustra i risultati conseguiti
e i programmi predisposti dall'ENEA per l'attuazione dell'articolo 3.
Art. 21
Disposizioni transitorie.
1. Alla possibilità di fruire delle
agevolazioni previste dalla presente legge sono ammesse anche le istanze presentate ai
sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e del decreto-legge
31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.
445, per iniziative rientranti fra quelle previste dagli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14
che non siano ancora state oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto.
2. Per le istanze di finanziamento di cui al comma 1 la concessione delle agevolazioni
resta di competenza dell'amministrazione cui sono state presentate ai sensi della legge 29
maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n.
364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445.
Art. 22
Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di
base.
1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, su proposta
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla ristrutturazione
ed al potenziamento della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di
base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Si applicano, salvo
quanto espressamente previsto dalla presente disposizione, le norme di cui all'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per le successive modifiche
dell'ordinamento della medesima Direzione generale. A tal fine le relative dotazioni
organiche sono aumentate, per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali di non più di
undici unità con specifica professionalità tecnica nel settore energetico, e per il
restante personale di non più di novanta unità, secondo la seguente articolazione:
a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
b) n. 10 posti di primo dirigente di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
c) n. 10 posti di VIII livello;
d) n. 20 posti di VII livello;
e) n. 20 posti di VI livello;
f) n. 10 posti di V livello;
g) n. 10 posti di IV livello;
h) n. 10 posti di III livello;
i) n. 10 posti di II livello.
2. Con il decreto di cui al comma 1 può essere altresì prevista presso la Direzione
generale delle fonti di energia e delle industrie di base la costituzione di un'apposita
segreteria tecnico-operativa, costituita da non più di dieci esperti con incarico
quinquennale rinnovabile per non più di una volta scelti fra docenti universitari,
ricercatori e tecnici di società di capitale - con esclusione delle imprese private -
specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche
amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di cui al presente comma è
determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
intesa con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore a quello spettante presso
l'ente o l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I dipendenti pubblici sono
collocati fuori luogo per l'intera durata dell'incarico o nell'analoga posizione prevista
dai rispettivi ordinamenti.
3. Limitatamente al personale delle qualifiche non dirigenziali, alle assunzioni
conseguenti all'aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 1 può procedersi a
decorrere dal 1° gennaio 1991, e solo dopo aver attuato le procedure di mobilità di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive
modificazioni, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni e
integrazioni, o comunque dopo novanta giorni dall'avvio di dette procedure. Nel biennio
1991-1992 può procedersi a tali assunzioni esclusivamente nel limite annuo del 25 per
cento e complessivo del 33 per cento dei relativi posti, restando comunque i posti residui
riservati per l'intero biennio alla copertura mediante le predette procedure di mobilità.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 200 milioni
per l'anno 1990, in lire 1.000 milioni per l'anno 1991 e in lire 1.800 milioni per l'anno
1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini
del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 400 milioni
per ciascuno degli anni 1991 e 1992 le proiezioni dell'accantonamento "Riordinamento
del Ministero ed incentivazioni al personale" e, quanto a lire 200 milioni per l'anno
1990, a lire 600 milioni per l'anno 1991 e a lire 1.400 milioni per l'anno 1992,
l'accantonamento "Automazione del Ministero dell'industria".
Art. 23
Abrogazione espressa di norme e utilizzazione di fondi residui.
1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24 e 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono
abrogati.
2. Le somme destinate ad incentivare gli interventi di cui alla legge 29 maggio 1982, n.
308, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 31 agosto
1987, n. 364, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché
quelle di cui all'articolo 15, comma 37, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono state
ancora trasferite alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano o non sono
state ancora formalmente impegnate dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per gli interventi di propria competenza, possono essere utilizzate
rispettivamente per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 e per quelle di cui agli
articoli 11, 12 e 14.
3. Alla ripartizione delle somme di cui al comma 2 spettanti alle regioni o alle province
autonome di Trento e di Bolzano si provvede con le procedure e le modalità di cui
all'articolo 9.
Alla ripartizione delle restanti somme fra i vari interventi si provvede, tenendo conto
delle proporzioni fissate al comma 2 dell'articolo 38, con le modalità di cui ai commi 6
e 7 del medesimo articolo 38.
Art. 24
Disposizioni concernenti la metanizzazione.
1. Il contributo previsto a carico del Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione dei progetti indicati nel
programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal CIPE con deliberazione
dell'11 febbraio 1988 è sostituito o integrato per la percentuale soppressa o ridotta per
effetto dei regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 del 24 giugno 1988,
n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del 19 dicembre 1988 con un contributo dello Stato
a carico degli stanziamenti di cui al comma 3 pari alla differenza tra il 50 per cento
della spesa ammessa per ogni singola iniziativa alle agevolazioni di cui all'articolo 11
della legge 28 novembre 1980, . 784, e successive modificazioni e integrazioni, e il
contributo concesso a carico del FESR.
2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro
del tesoro, nonché con la Cassa depositi e prestiti per la concessione ed erogazione dei
finanziamenti, provvede a disciplinare con decreto la procedura per l'applicazione delle
agevolazioni nazionali e comunitarie agli interventi di cui al comma 1.
3. All'avvio del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno relativo al primo
triennio approvato dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988, si fa fronte con lo
stanziamento di lire 50 miliardi autorizzato dall'articolo 19 della legge 26 aprile 1983,
n. 130, e con lo stanziamento di lire 730 miliardi autorizzato dal decreto-legge 31 agosto
1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445,
integrato di lire 300 miliardi con l'articolo 15, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n.
67, e successive modificazioni.
4. I programma di cui al comma 3 si intende ridotto nella misura corrispondente al maggior
onere a carico del bilancio dello Stato derivante dal contributo di cui al comma 1.
5. A parziale modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, il CIPE, definendo il
programma per la metanizzazione del territorio della Sardegna, provvede ad individuare
anche il sistema di approvvigionamento del gas metano.
6. Previa deliberazione del programma per la metanizzazione del territorio della Sardegna
di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché del sistema di
approvvigionamento del gas metano di cui al comma 5, il CIPE stabilisce una prima fase
stralcio in conformità al programma deliberato, per la realizzazione di reti di
distribuzione che potranno essere provvisoriamente esercitate mediante gas diversi dal
metano, nelle more della esecuzione delle opere necessarie per l'approvvigionamento del
gas metano.
TITOLO II - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici.
Art. 25
Ambito di applicazione.
1. Sono regolati dalle norme del presente
titolo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la
destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto dell'articolo 31, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente
titolo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata
dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 26
Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti.
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere,
modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione,
al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche,
di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di
energia di cui all'articolo 1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad
autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione
straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori
qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici
esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto
idrico-sanitario già in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo
energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui
all'articolo 1, ivi compresi quelli di cui all'articolo 8, sono valide le relative
decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti
non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale
da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia
termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4, sono
regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e
dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di
processo ad essi associati, nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in
base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza,
in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui
concessione edilizia, sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente
legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di
sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità
immobiliare.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di
soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili
di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni
impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso
razionale dell'energia.
Art. 27
Limiti ai consumi di energia.
1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 4, in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.
Art. 28
Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni.
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha
titolo, deve depositare in comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell'inizio dei
lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse
corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne
attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state
presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento
del suddetto adempimento.
3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata secondo le modalità
stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
4. Una copia della documentazione di cui al comma 1 è conservata dal comune ai fini dei
controlli e delle verifiche di cui all'articolo 33.
5. La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal comune con
l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario
dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza
di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il
direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale
documentazione in cantiere .
Art. 29
Certificazione delle opere e collaudo.
1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge si applica la legge 5 marzo 1990, n. 46.
Art. 30
Certificazione energetica degli edifici.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato,
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il
Ministro dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica
degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla
certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione
energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero
immobile o della singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato l'edificio
la certificazione energetica dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Le
spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di
cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.
Art. 31
Esercizio e manutenzione degli impianti.
1. Durante l'esercizio degli impianti il
proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare
misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento
previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a
condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del
territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale
l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di
organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui
alla presente legge, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti
che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.
Art. 32
Certificazioni e informazioni ai consumatori.
1. Ai fini della commercializzazione, l
caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti
devono essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono
obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.
Art. 33
Controlli e verifiche.
1. Il comune procede al controllo
dell'osservanza delle norme della presente legge in relazione al progetto delle opere, in
corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal
committente.
2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese
del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli
impianti.
3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, i sindaco ordina la
sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il sindaco ordina, a carico
del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche
previste dalla presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa il prefetto per la irrogazione
delle sanzioni di cui all'articolo 34.
Art. 34
Sanzioni.
1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al
comma 1 dell'articolo 28 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un
milione e non superiore a lire cinque milioni.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla
documentazione depositata ai sensi dell'articolo 28 e che non osserva le disposizioni
degli articoli 26 e 27 è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al
5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui
all'articolo 29, ovvero che rilascino una certificazione non veritiera nonché il
progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 28 non veritiera,
sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non
superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità
penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 29 è punito con la
sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente
tariffa professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è
assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 31, commi 1
e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non
superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai
sensi del comma 4 del medesimo articolo 31, le parti sono punite ognuna con la sanzione
amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la
nullità dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 32 è punita con la sanzione
amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta
milioni, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che
applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per
i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19, del
tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la
sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento
milioni.
Art. 35
Provvedimenti di sospensione dei lavori.
1. Il sindaco, con il provvedimento mediante
il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per
l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione.
L'inosservanza del termine comporta la comunicazione al prefetto, l'ulteriore irrogazione
della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del
proprietario.
Art. 36
Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore.
1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.
Art. 37
Entrata in vigore delle norme del titolo II e dei relativi decreti ministeriali.
1. Le disposizioni del presente titolo
entrano in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio
lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
2. I decreti ministeriali di cui al presente titolo entrano in vigore centottanta giorni
dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di
entrata in vigore.
3. La legge 30 aprile 1976, n. 373, e la legge 18 novembre 1983, n. 645, sono abrogate. Il
decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto
compatibile con la presente legge, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4
dell'articolo 4, al comma 1 dell'articolo 30 e al comma 1 dell'articolo 32.
TITOLO III - Disposizioni finali.
Art. 38
Ripartizione fondi e copertura finanziaria.
1. Per le finalità della presente legge è
autorizzata la spesa di lire 427 miliardi per il 1991, 992 miliardi per il 1992 e 1.192
miliardi per il 1993. Il dieci per cento delle suddette somme è destinato alle finalità
di cui all'articolo 3 della presente legge.
2. Per le finalità di cui agli articoli 11, 12 e 14 è autorizzata la spesa di lire 267,5
miliardi per il 1991, di lire 621,6 miliardi per il 1992 e di lire 746,4 miliardi per il
1993, secondo la seguente ripartizione:
a) per l'articolo 11, lire 220 miliardi per il 1991, lire 510 miliardi per il 1992 e lire
614 miliardi per il 1993;
b) per l'articolo 12, lire 33 miliardi per il 1991, lire 75 miliardi per il 1992 e lire 92
miliardi per il 1993;
c) per l'articolo 14, lire 14,5 miliardi per il 1991, lire 36,6 miliardi per il 1992 e
lire 40,4 miliardi per il 1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, secondo periodo, e 2 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento
"Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di
energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della
legge n.67 del 1988".
4. Per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 è autorizzata la spesa di lire 116,8
miliardi per il 1991, di lire 271,2 miliardi per il 1992 e di lire 326,4 miliardi per il
1993.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo
parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Rifinanziamento della
legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei
consumi energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988".
6. All'eventuale modifica della ripartizione tra i vari interventi delle somme di cui al
comma 2, si provvede con decreto motivato del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto degli indirizzi
governativi in materia di politica energetica. 7. Alle ripartizioni degli stanziamenti di
cui al comma 2 del presente articolo lettera a) tra gli interventi previsti dall'articolo
1 della presente legge si provvede con decreti del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 39
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore, salvo quanto previsto dall'articolo 37, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tabella
(Articolo 8) Regole tecniche per gli interventi di cui all'articolo 8 nel caso di edifici
esistenti.
Strutture da coibentare |
L'intervento deve comportare un aumento della resistenza termica della superficie trattata almeno pari a R = Dt (m2 °C h/Kcal) |
Sottotetti |
a = 0,1 |
Terrazzi e porticati |
a = 0,04 |
Pareti d'ambito isolate dall'esterno |
a = 0,04 |
Pareti d'ambito isolate nell'intercapedine |
Senza limitazione |
Pareti d'ambito isolate dall'esterno |
a = 0,04 |
Doppi vetri |
Ammessi all'incentivo solo nelle zone climatiche D, E ed F, nrel territorio nazionale come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 marzo 1977 e purché sia assicurata una tenuta all'aria dei serramenti corrispondente almeno ad una permeabilità all'aria inferiore a 6 mc/ora per ml (metro lineare) di giunto apribile e di mc/ora per mq di superficie apribile in corrispondenza di una differenza di pressione di 100 Pascal. |
Tubazione di adduzione dell'acqua calda |
Ammessa all'incentivo solo di spesa di fornitura e posa del materiale isolante (non le eventuali opere murarie). |